1. Le organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'articolo 27 possono impiegare nell'ambito dei programmi riconosciuti conformi alle finalità della presente legge, ove previsto nei programmi stessi, con oneri propri, cittadini italiani maggiorenni in possesso delle conoscenze tecniche, dell'esperienza professionale e delle qualità personali necessarie, per l'espletamento di compiti di rilevante responsabilità tecnica, gestionale e organizzativa. Il contratto di cui al presente comma deve essere redatto in conformità ai criteri stabiliti, con apposita deliberazione, dal Comitato direzionale.
2. La Direzione generale, verificate la conformità e la congruità con il programma di cooperazione, ai sensi del comma 1, registra il contratto attribuendo la qualifica di cooperante ai sensi della presente legge. I cooperanti dipendenti dallo Stato o da enti pubblici hanno diritto al collocamento in aspettativa senza assegni per la durata del contratto di cooperazione.
3. I cooperanti in servizio con contratto di cooperazione registrato presso la Direzione generale possono iscriversi, a loro cura, all'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, nonché all'assicurazione per le malattie, limitatamente alle prestazioni sanitarie,